Cos'è
Con il 1º gennaio 2011 è entrato in vigore l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Albo pretorio online da pubblicare sul proprio sito internet. Pertanto, in base all’art. 32 c.1 della Legge 69/2009, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s’intende – oggi – assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici. Per Albo Pretorio si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti.
L’attività dell’albo pretorio consiste quindi, nella pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il “referto di pubblicazione”: deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti degli enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione.
A cosa serve
Rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere “trasparente” la sua azione.
Come si accede al servizio
L'accesso al servizio avviene tramite al pulsante "Vai al sito" che porta sul sito di "Gazzetta Amministrativa" che eroga il servizio.
Servizio online
Cosa serve
L’Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico dove la scuola affigge ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini.
Il motivo dell’esistenza dell’albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere “trasparente” la sua azione. In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l’albo pretorio).
Dal 1 gennaio 2011 l’albo pretorio è diventato “virtuale”
La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell’art.32, al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Tutti i documenti e gli atti che devono essere diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre il luogo delle “affissioni” chiude per sempre. Le regole con le quali funziona l’albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell’albo pretorio c’è il sito web dell’Istituto.
Principi generali dell’Albo Pretorio e privacy
La pubblicazione degli atti all’albo pretorio informatico deve rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare:
- il principio di necessità,
- il principio di proporzionalità e non eccedenza
- il principio di esattezza
- il diritto all’oblio.
Tempi e scadenze
Nessuna scadenza, il servizio è sempre attivo e aggiornato.
Contatti
- Telefono: +39 0524 523687
- Email: pree07500b@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Non sono presenti FAQ.
